Spettano anche ai lavoratori che siano stati disoccupati purché abbiamo lavorato almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti le nozze, spettano anche ai lavoratori che siano stati precedentemente licenziati per cessata attività. Non spetta al lavoratore che sia ancora in prova.
Ovviamente spetta anche al lavoratore in caso di seconde nozze intendendosi per tali il matrimonio civile.
Per usufruirne occorre presentare apposita domanda scritta al datore di lavoro e poi esibire allo stesso il certificato di contratto matrimonio, in assenza di quest’ultimo non si riceverà il trattamento relativo retributivo.
La domanda va presentata con un anticipo non inferiore, in genere, a 15 giorni.