Il divorzio cattolico, o divorzio della Sacra Rota, è più correttamente un annullamento del matrimonio.
Si può richiedere questo atto legale, riconosciuto anche dalla chiesa cattolica solo in particolari casi tra cui:
- matrimonio combinato
- matrimonio imposto contro la volontà di uno o entrambi i coniugi
- incapacità psicologica di effettuare una vera scelta coniugale da parte di uno dei due coniugi
- dolo
Il codex Iuris canonici (codice di diritto canonico = della chiesa) è molto chiaro riguardo i casi specifici in cui è accettato questo provvedimento.
La richiesta di nullità del matrimonio è in genere informalmente inoltrate al Vicario giudiziale della propria diocesi che provvede ad indirizzare gli interessati presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana è tenuto un albo degli avvocati rotali.
Per ottenere una sentenza esecutiva bisogna dunque percorrere diversi gradi di processo:
primo grado: presso i tribunali territoriali;
secondo grado: presso i tribunali territoriali oppure, a scelta dell’attore, presso il Tribunale della Rota Romana (detto impropriamente “Sacra Rota”): servirsi di questo tribunale può risultare più difficile (soprattutto per persone che abitano lontano da Roma e dall’Italia) e più oneroso rispetto ai tribunali territoriali di secondo grado
terzo grado: a partire dal terzo grado di giudizio il ricorso alla Rota diventa obbligatorio.
La differenza tra il divorzio civile e l’annullamento matrimoniale è di natura cattolica: le persone il cui matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota, sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa perchè è come se non fossero mai state sposate prima e sono quindi libere di creare un nuovo legame.