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Viviamo in una società che invece di insegnare a chi commette gli errori di non farli più, insegna a chi li subisce come difendersi e prevenirli. Il principio di fondo asseconda silenziosamente la violenza, ma è necessario essere pronti a riconoscere e gestire una situazione spiacevole. Proviamo quindi a riconoscere la differenza tra molestia e violenza sessuale e come ci si può difendere attraverso il supporto esterno.
Differenza tra molestia e violenza sessuale
Fondamentale, purtroppo, dare un nome preciso alle diverse azioni di cui si può essere vittima. Sapere come definire un atto subito può permettere di rivolgersi alla polizia e ad un centro accoglienza con una chiara accusa in mano. Inoltre può essere vitale sapere a cosa si andrà incontro, soprattutto nel caso di violenze domestiche.
Gli argomenti che andremo a presentare vogliono essere un’indicazione di percorso per l’informazione generale di tutti, ma soprattutto di conoscenza e aiuto verso chi è vittima di una situazione simile e vuole conoscere l’iter da seguire per poter diventare una survivor.
Cos’è la violenza sessuale e cosa prevede la legge per punirla
Con violenza sessuale si intende qualsiasi atto fisico forzato e non desiderato, da un bacio o abbraccio fino allo stupro. Solitamente l’ultimo caso è quello che più fa parlare di sé in questo atto finale, ma è fondamentale sapere che qualsiasi contatto carnale necessita il consenso e qualora questo manchi è definibile come violenza.
La legge condanna nell’articolo 609 bis “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Questi comportamenti sono denunciabili solo dalla vittima stessa entro 6 mesi dall’accaduto. Il limite temporale cessa di esistere per casi in cui la vittima è minorenne e il colpevole un genitore o un pubblico ufficiale.
Cos’è la molestia sessuale e cosa prevede la legge per punirla
Parlando di molestia sessuale si fa riferimento ad un comportamento insistente non voluto che non implica un contatto fisico. Fanno parte di questa categoria gli atti di stalking, corteggiamento insistenze o allusioni erotiche. Sebbene non ci sia contatto fisico questi gesti possono risultare altrettanto pesanti.
La legge riconosce però una differenza e per l’articolo 660 “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.” Per denunciare è necessario agire entro 3 mesi dall’accaduto e a differenza della violenza sessuale, la cui è accusa è irrevocabile, qui è possibile ritirarla.
La procedura di denuncia e il supporto dei centri antiviolenza
Per denunciare una molestia o violenza sessuale è necessario recarsi presso gli uffici della Polizia o dei Carabinieri. Durante il colloquio verrà chiesto di farsi identificare, raccontare l’accaduto con più dettagli possibili, compreso il nome del colpevole, fornire prove se possibile e firmare. Il processo emotivamente è molto faticoso, me ne rendo conto, ma per fortuna entrano in gioco i centri antiviolenza.
Spesso infatti denunciare può diventare un momento difficile in cui si riceve victim blaming o in cui tornare nella propria abitazione può diventare più rischioso di prima. Per ricordarsi quanto è importante ottenere giustizia, i centri antiviolenza accompagnano la donna in questo iter fornendole tutto il supporto e l’aiuto necessario.