La lesione personale è un reato contro la persona, discipinato dall’art.
582 del codice penale italiano secondo il quale “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Le lesioni previste dalla legge penale possono essere dolose (se causate volutamente) o colpose (se determinate senza volerlo, come nell’ipotesi di incidente stradale).
Le lesioni personali sono classificate, in base alla prognosi del soggetto leso, in:
Ma al di là delle definizioni utili soprattutto agli addetti ai lavori cosa deve fare una persona se, malauguratamente si trovasse ad essere la vittima incolpevole di lesione
Chi avesse subito lesioni personali potrà sporgere querela al fine di instaurare un procedimento penale contro l’autore del reato.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto.
Anche senza dover proporre querela, il soggetto danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni, attraverso un’azione civile, oppure costituendosi parte civile nel processo penale.