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Sciogliere le Camere, il significato di questa frase racchiude tutto il senso della crisi di governo appena conclusasi e delle regole che porteranno l’Italia ad avere un nuovo Parlamento: ma cosa vuol dire esattamente? Lo scioglimento del Parlamento è regolato dall’articolo 88 della Costituzione, che stabilisce come in date condizioni di fine di un rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”.
“Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. I primi step sono dunque chiari: per sciogliere le Camere il Capo dello Stato, oggi Sergio Mattarella, deve confrontarsi con i presidenti di entrambe, Camera e Senato. E c’è anche un limite temporale. Quale? Quello del cosiddetto “semestre bianco”, cioè dei sei mesi che precedono la fine del mandato del Presidente della Repubblica.
Ci sono eccezioni? Si, se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura si deve evitare che un capo dello Stato sciolga le Camere con l’obiettivo di riformare una maggioranza parlamentare che magari poi sostiene la sua rielezione. Per prassi costituzionale, quindi non per norma, lo scioglimento delle Camere è limitato a due circostanze: scadenza naturale della legislatura e impossibilità di un esecutivo a fare il proprio lavoro.
Dopo lo scioglimento delle Camere la Costituzione stabilisce invece che le elezioni abbiano luogo entro 70 giorni.